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Lazio News: Tar boccia il ricorso del club sugli abbonamenti 2019/20

tifosi Lazio

Il Tar conferma il provvedimento avviato dell'Antitrust inerente agli abbonamenti legati alla stagione 2019/20

redazionecittaceleste

Il Tar del Lazio, attraverso una sentenza, ha confermato il provvedimento avviato dell'Antitrust circa alcune clausole giudicate vessatorie inerenti alla sottoscrizione degli abbonamenti legati alla stagione 2019/20. "Resta confermato il provvedimento con il quale nel novembre 2020 l'Antitrust ha dichiarato "vessatorie" alcune clausole delle "condizioni di sottoscrizione dell'abbonamento per la stagione 2019/2020" della S.S. Lazio - scrive l'ANSA - il Tar del Lazio ha respinto il ricorso proposto dalla società sportiva, nei confronti della quale i giudici hanno ritenuto di dover confermare anche la sanzione di 30mila euro inflitta dall'Autorità per non avere dato esecuzione all'ordine di pubblicazione contenuto nel primo provvedimento.

Il provvedimento impugnato concludeva un procedimento aperto in seguiti di alcune segnalazioni sulle condizioni di sottoscrizione degli abbonamenti della Stagione 2019/2020 praticate dalla S.S. Lazio S.p.A.. In sostanza, con una clausola - ne dà conto lo stesso Tar in sentenza - la società escludeva "il diritto dell'abbonato al rimborso di quota-parte del suo abbonamento, nel caso una partita si fosse tenuta in una giornata diversa da quella programmata secondo il calendario predisposto dalla Lega Serie A".

In quest'ultimo caso al tifoso è riconosciuto un tagliando per seguire la competizione nell'altro impianto (con spese di trasferta a proprio carico), salvo effettiva disponibilità. Negli altri casi, al tifoso è riconosciuto un tagliando per assistere a un'altra partita 'casalinga' della Lazio individuata unilateralmente dalla Società". Secondo il Tar "entrambe le clausole non riconoscono, già nel momento genetico del confezionamento del regolamento contrattuale, l'azione restitutoria in caso di impossibilità sopravvenuta. La conseguenza, quindi, è "la legittimità del provvedimento sanzionatorio impugnato con l'atto introduttivo del giudizio nonché l'inesistenza di alcuna invalidità derivata ravvisabile nel secondo provvedimento con cui l'Autorità ha sanzionato l'inottemperanza del professionista all'imposto ordine di pubblicazione".