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Lazio-Roma, le sentenze del Giudice Sportivo: chiusi tre settori e ammende salate

Tifosi Lazio
Sono state rese note le sentenze del Giudice Sportivo in merito ai fatti del derby: stangata per la tifoseria con la chiusura di tre settori

Sono state rese note le sentenze del Giudice Sportivo per i fatti di Lazio-Roma di Coppa Italia Stangata per la tifoseria con un turno di chiusura per tre settori oltre numerose ammende.

"DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo prof. avv. Alessandro Zampone, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 12 gennaio 2024, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

N. 55

COPPA ITALIA FRECCIAROSSA

Gare del 10 gennaio 2024 - Quarti di finale

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

Gara Soc. LAZIO - Soc. ROMA

Il Giudice sportivo,

considerato che, come segnalato dal rapporto dei collaboratori della Procura federale, i sostenitori della Soc. Lazio occupanti i settori denominati “Curva Nord”, Distinti Nord, Est e Ovest”, levavano, in più occasioni durante l’incontro, beceri e insultanti ululati di discriminazione razziale nei confronti del calciatore della Soc. Roma Sig. Lukaku Bolingoli Romelu allorchè il medesimo era in possesso del pallone di gioco;

considerato, altresì, che nel suddetto rapporto, i collaboratori della Procura federale dichiaravano che tali gravi manifestazioni di discriminazione raziale, percepite da tutti e quattro i rappresentanti della Procura federale dislocati nelle varie parti dell’impianto, provenivano dal 90% dei 16.000 occupanti i predetti settori;

ritenuto che, in ragione della gravità, della dimensione e della percezione reale del fenomeno nonché della ripetitività del medesimo, i predetti comportamenti assumono rilevanza disciplinare a norma dell’art. 28, nn. 1 e 4, CGS;

P.Q.M.

delibera di sanzionare la Soc. LAZIO con l’obbligo di disputare una gara con i settori denominati “Curva Nord”, “Distinti Nord, Est e Ovest” privi di spettatori, sanzione da eseguirsi secondo il criterio di cui all’art. 20, comma 1, CGS ritenuto applicabile alla fattispecie.

Il Giudice sportivo,

letto il rapporto dei rappresentanti della Procura federale dal quale si apprende che:

a) prima del fischio d’inizio della gara, i tifosi della Soc. Lazio che occupavano la Tribuna Tevere, superata la barriera di separazione e sicurezza formata dagli stewards, facevano ingresso nel settore c.d. cuscinetto e avviavano un duraturo (ben 10 minuti), fitto e costante lancio di bottiglie di acqua e di birra, di fumogeni, bengala e petardi verso il settore Distinti Sud-Est – Curva Sud occupato dai sostenitori della Soc. Roma che replicavano con lanci corrispondenti;

b) durante il corso della gara, sostenitori della Soc. Lazio lanciavano ripetutamente sul terreno di giuoco fumogeni (3) e bottigliette (10);

c) al 17° del primo tempo, il calciatore della Soc. Roma n. 21, Sig. Dybala Paulo Exequiel, nell’approssimarsi a battere un calcio di punizione, veniva colpito ripetutamente con un raggio laser proveniente dalla Tribuna Tevere occupata dai sostenitori della Soc. Lazio; analogo raggio laser colpiva altri giocatori della Soc. Roma e il Direttore di gara;

d) al 31° del secondo tempo, il calciatore della Soc. Roma n. 52, Sig. Bove Edoardo, al momento della sostituzione, uscendo dal terreno di giuoco dal lato dell’Assistente n. 2, veniva colpito all’altezza della nuca da una bottiglietta di birra ancora piena e priva di tappo lanciata dalla Tribuna Tevere occupata dai sostenitori della Soc. Lazio;

e) al 31° del secondo tempo, sostenitori della Soc. Lazio occupanti il settore Tribuna Tevere la lanciavano un fumogeno verso il calciatore della Soc. Roma n. 52, Sig. Bove Edoardo, appena uscito dal terreno di gioco dopo la sua sostituzione.

considerata la gravità dei fatti violenti sopra rappresentati e il grave pericolo per l’incolumità fisica di una o più persone che ne è conseguito, dispone la sanzione dell’ammenda di € 50.000,00 con diffida nei confronti della Soc. LAZIO e l’ammenda di € 15.000,00 nei confronti della Soc. ROMA per la condotta dei rispettivi sostenitori.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

RODRIGUEZ LEDESMA Pedro Eliezer (Lazio): doppia ammonizione per comportamento non regolamentare in campo.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

PELLEGRINI Luca (Lazio): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Seconda sanzione)".

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